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Counseling Day 2023


 
Il nuovo articolato normativo di prossima pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale disegna la riforma delle libere professioni in precedenza non riconosciute in albi o ordini professionali rispetto agli iscritti per legge in elenchi professionali già definiti e alle attività delle professioni sanitarie, commerciali, artigianali e di pubblico esercizio.

La presente legge promuove l’autoregolamentazione volontaria e la qualificazione dell’attività dei soggetti che esercitano la “professione non organizzata in ordini o collegi”, ossia l’attività economica volta a prestare servizio o opere a favore di terzi esercitata abitualmente in prevalenza mediante lavoro intellettuale. Elementi chiave dell’esercizio della professione sono l’autonomia, competenze e indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, correttezza, buona fede, ampliamento e specializzazione dei servizi e responsabilità del professionista. E’ consentito al professionista di esercitare la sua professione scegliendo tra la forma individuale, associativa, societaria, cooperativa o del lavoro dipendente.

I professionisti possono costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, con base volontaria senza vincolo di rappresentanza esclusiva, per valorizzare le competenze degli associati, garantire il rispetto di regole deontologiche, agevolando scelta e tutela degli utenti e rispettando le regole sulla concorrenza.

Le associazioni professionali agiscono in piena autonomia, possono riunirsi in forme aggregative che hanno funzioni di promozione e qualificazione delle attività professionali che rappresentano, divulgazioni d’informazioni e conoscenze e di rappresentanza d’istanze comuni in sedi politico-istituzionali. I loro statuti e le clausole associative avranno premura di garantire la trasparenza delle attività e assetti societari, la democrazia tra gli associati, l’osservanza di principi deontologici e una struttura organizzativa e tecnica per garantire il raggiungimento delle finalità associative.

Le associazioni professionali assicurano piena conoscibilità di tutti i documenti riguardanti la costituzione delle stesse, identificazione precisa delle attività professionali cui si riferiscono, composizione degli organi deliberativi, requisiti per partecipare all’associazione e l’obbligo per i partecipanti di procedere a costante aggiornamento della professione. E ancora vi è anche l’assenza di scopo di lucro, definizione del proprio codice di condotta, l’elenco degli iscritti, le sedi associative sul territorio, eventuale possesso di un sistema certificato di qualità dell’associazione. E’ consentito alle associazioni professionali di promuovere la costituzione di organi di certificazione della conformità per i settori di competenza nel rispetto dell’indipendenza, imparzialità e professionalità previsti per tali organismi dalla normativa in vigore.

I requisiti, le competenze, i modi di esercizio dell’attività e le modalità di comunicazione all’utente, sono criteri generali che disciplinano e qualificano l’esercizio autoregolamentato della singola attività professionale. Il sistema di attestazione riguarda le regole d’iscrizione del professionista all’associazione, i requisiti necessari a partecipare alla stessa, gli standard qualitativi e qualificazione professionale degli iscritti, eventuale possesso di polizza di assicurazione per le responsabilità professionale, eventuale possesso di certificazione da parte del professionista.

titolo: Libere professioni non organizzate, la riforma è legge
autore/curatore: Terenzio Davino
fonte: Supermoney News
data di pubblicazione: 28/12/2012
tags: riforma professioni, professioni non organizzate, ddl 3270, ac 1934

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